Legge Ordinaria n. 354 del 15/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1963 n. 89)
Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli incarichi d'insegnamento negli Istituti professionali istituiti
ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto - legge 21 settembre 1938,
n.  2038,  sono  conferiti  secondo  l'ordine di apposite graduatorie
formate dal preside e approvate dal Consiglio di amministrazione.
  A  tal fine, con deliberazione motivata, da adottarsi entro il mese
di aprile di ogni anno, il Consiglio di amministrazione determina, in
rapporto  alle specifiche esigenze dei singoli insegnamenti, i titoli
e  i  requisiti riconosciuti idonei ad attestare il possesso da parte
degli  aspiranti  della  necessaria  capacita' culturale, didattica e
professionale  e  stabilisce,  altresi',  i  criteri in base ai quali
saranno formate le graduatorie.
  La   deliberazione   contenente  l'indicazione  degli  insegnamenti
impartiti  nell'istituto  e  gli  altri elementi di cui al precedente
comma e' pubblicata nell'albo dello istituto stesso.
  Nelle  graduatorie  di  cui  al primo comma, coloro i quali sono in
possesso   di   titolo   di   abilitazione,   che   il  Consiglio  di
amministrazione  riconosca  corrispondente  o affine all'insegnamento
richiesto, sono collocati in posizione di precedenza assoluta.
  Le  graduatorie sono anch'esse pubblicate nell'albo dell'istituto e
comunicate al Provveditorato agli studi.
  I  ricorsi  contro  le  graduatorie  devono essere presentati entro
dieci  giorni dalla pubblicazione delle medesime al Provveditore agli
studi,  il quale decide definitivamente sentita la Commissione di cui
all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.
  Nel  caso  di  nomine  da  conferirsi  agli  insegnanti  di  cui al
precedente quarto comma, il Consiglio di amministrazione, ricevuta da
parte  degli interessati l'accettazione dell'offerta di nomina, ne fa
immediata  designazione  al provveditore agli studi, il quale emana i
provvedimenti  di  nomina  ai  sensi  e  per  gli effetti di cui agli
articoli  5,  terzo comma, 6, 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n.
831.
  Gli  incarichi annuali e le supplenze temporanee sono conferiti dal
Consiglio di amministrazione con le modalita' di cui al primo comma.
 

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