Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 354 del 15/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1963 n. 89)
Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte.
Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli incarichi d'insegnamento negli Istituti professionali istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto - legge 21 settembre 1938, n. 2038, sono conferiti secondo l'ordine di apposite graduatorie formate dal preside e approvate dal Consiglio di amministrazione. A tal fine, con deliberazione motivata, da adottarsi entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio di amministrazione determina, in rapporto alle specifiche esigenze dei singoli insegnamenti, i titoli e i requisiti riconosciuti idonei ad attestare il possesso da parte degli aspiranti della necessaria capacita' culturale, didattica e professionale e stabilisce, altresi', i criteri in base ai quali saranno formate le graduatorie. La deliberazione contenente l'indicazione degli insegnamenti impartiti nell'istituto e gli altri elementi di cui al precedente comma e' pubblicata nell'albo dello istituto stesso. Nelle graduatorie di cui al primo comma, coloro i quali sono in possesso di titolo di abilitazione, che il Consiglio di amministrazione riconosca corrispondente o affine all'insegnamento richiesto, sono collocati in posizione di precedenza assoluta. Le graduatorie sono anch'esse pubblicate nell'albo dell'istituto e comunicate al Provveditorato agli studi. I ricorsi contro le graduatorie devono essere presentati entro dieci giorni dalla pubblicazione delle medesime al Provveditore agli studi, il quale decide definitivamente sentita la Commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160. Nel caso di nomine da conferirsi agli insegnanti di cui al precedente quarto comma, il Consiglio di amministrazione, ricevuta da parte degli interessati l'accettazione dell'offerta di nomina, ne fa immediata designazione al provveditore agli studi, il quale emana i provvedimenti di nomina ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5, terzo comma, 6, 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831. Gli incarichi annuali e le supplenze temporanee sono conferiti dal Consiglio di amministrazione con le modalita' di cui al primo comma.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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