Legge Ordinaria n. 366 del 05/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1963 n. 89)
Nuove norme relative alle lagune di Venezia e Marano-Grado.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  laguna, di Venezia e' costituita dal bacino demaniale marittimo
di  acqua  salsa  che  si  estende  dalla  foce  del  Sile (conca del
Cavallili alla foce del Brenta, conca di Brondolo) ed e' compreso fra
il mare e la terraferma.
  Essa  e'  separata  dal  mare  da  una  lingua,  naturale  di terra
fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre
bocche  o  porti,  ed  e'  limitata  verso terraferma da una linea di
confine  marcata  da  appositi  cippi  o pilastri di muro segnati con
numeri progressivi.
  Tale  linea  delimita,  il  territorio  lagunare  nel quale debbono
essere  osservate  le  norme  e prescrizioni contenute nella presente
legge a salvaguardia della laguna.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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