Legge Ordinaria n. 379 del 21/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1963 n. 90)
Moderazione degli oneri tributari sui redditi dominicali e sui redditi agrari dei fondi rustici non coltivati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  i  fondi  rustici  classificati  come  coltivabili  a prodotti
annuali che non vengono coltivati e sui quali non si e' effettuato il
raccolto    l'Amministrazione   finanziaria   puo'   accordare   una,
moderazione  degli oneri tributari che gravano sui redditi dominicali
e  sui  redditi  agrari  per l'anno successivo a quello nel corso del
quale  e' cessata la coltivazione in misura non superiore all'ottanta
per cento.
  La   predetta   moderazione   non  si  applica  per  le  particelle
qualificate in catasto come boschi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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