Legge Ordinaria n. 391 del 05/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 4 aprile 1963 n. 91)
Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni Istituti di prevenzione e pena.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai cappellani che prestano servizio negli Istituti di prevenzione e
pena,  di  cui  alle  annesse  tabelle  a),  b)  e  c)  e corrisposta
rispettivamente  una indennita' mensile supplementare di lire 21.000,
15.000 e 12.000.
  Le  tabelle  di  cui al precedente comma, possono essere modificate
con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il
Ministro per il tesoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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