Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 40 del 22/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1963 n. 40)
Concessione di una indennità una tantum al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Concessione di una indennità una tantum al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio nel secondo semestre 1962, e' concessa una indennita' forfettaria una tantum, non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1 luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva: lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 211 e inferiori; lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 238 a 240; lire 37.174 ai dipendenti con coefficiente 284; lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 325 a 357; lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357. La predetta indennita' va corrisposta entro il 15 gennaio 1963. Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel corso del semestre, l'indennita' spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese e frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio. La ripetuta indennita' e' inoltre ridotta nella stessa proporzione della riduzione o della sospensione dello stipendio o paga, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione o sospensione di dette competenze; a tal fine si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o paga, o con stipendio o paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni o nel complesso non raggiungano trenta giorni. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assunti per lavori di carattere stagionale, nonche' al personale di altre Amministrazioni statali in servizio nell'Amministrazione suddetta in posizione di comando o di distacco, sempreche' sia stato ammesso a beneficiare del premio per l'incremento del rendimento industriale dell'Amministrazione medesima e non fruisca di competenze accessorie a carico dell'Amministrazione di appartenenza.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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