Legge Ordinaria n. 42 del 06/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1963 n. 41)
Disposizione in deroga all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  In  deroga  al  disposto del terzo comma dell'articolo 17 del testo
unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,  approvato con regio
decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  e  successive  variazioni,  le
modificazioni  degli  statuti  universitari  approvate  entro  il  31
dicembre 1963, entrano immediatamente in vigore.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 febbraio 1963

                                SEGNI

                                           FANFANI - GUI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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