Legge Ordinaria n. 44 del 06/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1963 n. 41)
Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal  1 luglio 1962, gli articoli 1 e 2 della legge 22
dicembre 1960, n. 1564, sono sostituiti con i seguenti:
  "La misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui
all'articolo  4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed all'articolo 3
della legge 3 marzo 1960, n. 185, e' aumentata di lire 1.000.
  "L'importo   della   quota   di   aggiunta   di  famiglia  prevista
dall'articolo  5  della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' aumentato di
lire  1.000  mensili  lorde  per  i  titolari  di pensioni od assegni
indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta".
 

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