Legge Ordinaria n. 441 del 26/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1963 n. 98)
Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ultimo  comma  dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283
e' sostituito dai seguenti:
  "Le   analisi  di  revisione  saranno  eseguite  presso  l'Istituto
superiore  di  sanita', entro il termine massimo di mesi due. In caso
di  mancata  presentazione  nei termini della istanza di revisione, o
nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza,
il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici
giorni, le denuncie all'autorita' giudiziaria.
  Il  medico  o  veterinario  provinciale, qualora si tratti di frode
tossica  o  comunque dannosa alla salute, trasmettera' immediatamente
le denuncie all'autorita' giudiziaria".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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