Legge Ordinaria n. 46 del 09/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1963 n. 41)
Modifica alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In caso di indizione delle elezioni politiche per una data compresa
tra il 1° ed il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo
comma dell'articolo 24 e dal primo comma dell'articolo 32 della legge
7 ottobre 1947, n. 1058, sono anticipati, ad ogni effetto, per l'anno
in  cui  tale  indizione  si  verifica, di un numero di giorni pari a
quelli che intercorrono fra la data della votazione e il 1 maggio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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