Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 48 del 30/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1963 n. 42)
Modifica della composizione del Comitato centrale della cooperazione.
Modifica della composizione del Comitato centrale della cooperazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il Comitato centrale della cooperazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della legge 8 maggio 1949, n. 285, e' composto: 1) dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente della Commissione centrale per le cooperative; 2) da tre membri scelti fra quelli indicati al numero 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285; 3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta. I componenti del Comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della Commissione centrale per le cooperative appartenenti alla rispettiva amministrazione od associazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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