Legge Ordinaria n. 491 del 21/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1963 n. 105)
Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione delle finanze e' autorizzata:
    a)  ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli
studi  di  Pisa  i  terreni  appartenenti  al patrimonio dello Stato,
facenti  parte  della  tenuta  di  Tombolo,  gia'  in dotazione della
Corona,  indicati  nella  planimetria allegata alla presente legge ed
aventi  complessivamente  l'estensione  di  ettari 1.549 circa. Nella
assegnazione  sono  anche  compresi  i  fabbricati  che insistono sui
terreni medesimi;
    b) a vendere, al prezzo di mercato, alla stessa Universita' degli
studi di Pisa, le scorte vive e morte dei terreni e dei fabbricati di
cui alla precedente lettera a).
  Sono  escluse  dall'assegnazione  le aree della stazione radio e le
relative  antenne  e  pertinenze.  L'Universita'  degli studi di Pisa
nell'uso  del  terreno  circostante  a dette aree deve attenersi alle
prescrizioni   e   limitazioni   che   saranno   necessarie   per  il
funzionamento e la manutenzione dell'intero complesso radio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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