Legge Ordinaria n. 52 del 26/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1963 n. 43)
Riordinamento del Corpo del genio aeronautico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  del  Corpo  del genio aeronautico sono iscritti nei
seguenti ruoli:
    ruolo ingegneri;
    ruolo chimici;
    ruolo fisici;
    ruolo assistenti tecnici.
  Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze del servizio, gli
ufficiali  appartenenti  ai singoli ruoli possono essere ripartiti in
specialita' stabilite con determinazione ministeriale.
  Con determinazione ministeriale si provvede, altresi', a indicare i
titoli  di  studio e gli altri requisiti specifici per l'appartenenza
alle  diverse specialita' e a fissare le modalita' per l'assegnazione
ed il passaggio dall'una all'altra di esse.
  Gli  ufficiali  del  Corpo  del  genio  aeronautico  hanno  obbligo
continuativo di volo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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