Legge Ordinaria n. 56 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1963 n. 44)
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai   Comuni   ed   alle  Province,  autorizzati  ad  assumere,  per
l'esercizio  1961, mutui ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558,
e  che,  nonostante  l'applicazione  dei  tributi con eccedenze sulle
aliquote   massime   in   misura   non  inferiore  a  quelle  fissate
dall'articolo  306 del testo unico della legge comunale e provinciale
3  marzo  1934,  n.  383, e successive modificazioni ed aggiunte, non
conseguono   il  pareggio  economico  del  bilancio  e'  concesso  un
contributo  per ciascuno degli anni 1963, 1964 e 1965, sempre che non
fruiscano  di  particolari  provvidenze dello Stato previste in leggi
speciali.
  Per  l'anno 1962 il contributo e' concesso, alle stesse condizioni,
ai  Comuni  ed  alle  Province autorizzati ad assumere mutui ai sensi
della legge 30 luglio 1959, n. 558, per l'esercizio 1960.
  Per  i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati
ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  25  luglio 1952, n. 991, e
dell'articolo  3  della  legge  2  luglio  1952,  n. 703 e successive
modificazioni  ed  aggiunte,  la  misura delle eccedenze indicate nel
primo comma e ridotta a meta'.
  Il  contributo anzidetto e' determinato annualmente con decreto del
Ministro per l'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo
autorizzato  per  il  penultimo  esercizio  precedente, in base ad un
coefficiente  da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, di
concerto con quelli per l'interno e per il tesoro.
  Il   coefficiente   di   cui  al  comma,  precedente  e'  calcolato
separatamente  per  le  Province e per i Comuni dividendo l'ammontare
della quota loro spettante sul fondo previsto dal successivo articolo
3   della   presente   legge  per  l'importo  complessivo  dei  mutui
autorizzati  a copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi
al  penultimo  esercizio  precedente rispettivamente delle Province e
dei  Commi  che  non  fruiscano  o non abbiano fornito, per lo stesso
esercizio,  di  particolari provvidenze dello Stato previste in leggi
speciali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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