Legge Ordinaria n. 59 del 09/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1963 n. 44)
Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1

  I  produttori  agricoli  singoli  od  associati  non  sono tenuti a
munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1921,
n. 2174, per la vendita al dettaglio nell'ambito del proprio Comune e
dei  Comuni  viciniori dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per
coltura  o  allevamento,  ferme  restando tutte le altre agevolazioni
stabilite  dalle  leggi  vigenti  per la vendita diretta dei prodotti
agricoli ai consumatori.
  Sono  fatte  salve  le disposizioni vigenti in materia di sanita' e
d'igiene e quelle concernenti le centrali del latte.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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