Legge Ordinaria n. 61 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1963 n. 46)
Revisione delle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, sara' provveduto,
entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente legge, alla
revisione  delle  piante  organiche del personale dalle cancellerie e
segreterie  giudiziarie addetto al Ministero di grazia e giustizia ed
agli uffici giudiziari, in conformita' degli organici stabiliti dalle
tabelle  annesse  alla  legge  23  ottobre 1960, n. 1196 e successive
modificazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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