Legge Ordinaria n. 66 del 09/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1963 n. 48)
Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  donna puo' accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi
pubblici,  compresa  la  Magistratura,  nei  vari  ruoli,  carriere e
categorie,  senza  limitazione  di  mansioni  e  di svolgimento della
carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.
  L'arruolamento  della donna nelle forze armate e nei corpi speciali
e' regolato da leggi particolari.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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