Legge Ordinaria n. 69 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 20 febbraio 1963 n. 49 ed errata-corrige 21/02/1963, n. 50)
Ordinamento della professione di giornalista.
    La  Camera  dei  Deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.
                       Ordine dei giornalisti

  E' istituito l'Ordine dei giornalisti.
  Ad  esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti,
iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
  Sono  professionisti  coloro  che  esercitano  in mondo esclusivo e
continuativo la professionale di giornalista.
  Sono  pubblicisti  coloro  che svolgono attivita' giornalistica non
occasionale  e  retribuita  anche  se  esercitano altre professioni o
impieghi.
  Le  funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla
disciplina  degli  iscritti,  sono esercitate, per ciascuna regione o
gruppo  di  regioni  da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio
dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.
  Tanto  gli  ordini  regionali  e  interregionali,  quanto  l'ordine
nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone
giuridiche di diritto pubblico.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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