Legge Ordinaria n. 70 del 30/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1963 n. 50)
Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  rette  di  spedalita',  dovute  per legge e per convenzione dai
Comuni  agli  ospedali  civili,  vestiti  da Istituzioni pubbliche di
assistenza  e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio
1890,  n.  6972,  e  successive modificazioni ed integrazioni, e alle
cliniche  universitarie  che  esercitino servizio di pronto soccorso,
sono  anticipate  dallo  Stato sino al 30 giugno 1967, con diritto di
rivalsa verso i Comuni debitori.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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