Legge Ordinaria n. 75 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1963 n. 50)
Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'articolo  1 della legge 24 luglio 1962, n.
1073, e' modificato come segue:
  "Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici  e' autorizzato ad assumere
impegni per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 4.250
milioni   nell'esercizio   1963-64   e   per   lire   3.250   milioni
nell'esercizio  1964-65,  comprensivi  per  i  primi due esercizi dei
1.500 milioni di lire autorizzati dalla, legge 9 agosto 1954, n. 645,
ripartiti come segue:
    1) Per contributi destinati agli edifici della scuola elementare:
1.750  milioni  negli  esercizi  1962-63  e  1963-64,  e  lire  1.500
nell'esercizio 1964-65;
    2)  per  contributi  destinati  agli  edifici delle scuole per il
completamento  dell'obbligo  dopo il quinquennio elementare, comprese
le  scuole  d'arte,  nonche' degli istituti professionali: lire 1.750
milioni  negli  esercizi  1962-63  e  1963-64,  e  lire 1.250 milioni
nell'esercizio 1964-65;
    3)   per  contributi  destinati  agli  edifici  delle  scuole  in
locazione:  lire  750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64 e lire
500 milioni nell'esercizio 1964-65".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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