Legge Ordinaria n. 76 del 14/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1963 n. 50)
Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  alla  data  di  entrata in vigore di nuove norme regolanti le
provvidenze  per  la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno
1964,  continuano  ad  applicarsi  ad eccezione dell'articolo 29 - le
disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modificazioni
ed  aggiunte  di  cui  alle  legge  22  dicembre  1959, n. 1097, e 22
dicembre  1960,  n.  1565,  salvo  quanto concerne la percentuale del
contributo  statale ai film nazionali di lunghezza superiore ai 2.000
metri  ammessi  alla  programmazione obbligatoria - compresi i film a
disegni  animati  -  che  viene  ridotta  al  15 per cento per i film
presentati  per  il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1 aprile
1963 al 30 giugno 1964.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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