Legge Ordinaria n. 80 del 14/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1963 n. 51)
Istituzione dell'assegno di studio universitario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  assicurare  agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi,
il  diritto  di  raggiungere  i  gradi  piu'  alti  degli  studi,  e'
istituito,  con  decorrenza dall'anno accademico 1962-1963, l'assegno
di studio universitario.
  L'assegno  viene  attribuito per concorso, limitatamente ad un solo
corso  di  laurea;  esso  e incompatibile con stipendi e retribuzioni
fisse,  derivanti  da  attivita'  che  non  consentano  l'adempimento
dell'obbligo  della  frequenza, previsto dal successivo articolo 3, e
non  e'  cumulabile  con  altri  assegni  o  borse di studio, o posti
gratuiti  in  collegi  o convitti, concessi per pubblico concorso; in
tal  caso lo studente ha facolta' di optare per il godimento dell'una
o dell'altra provvidenza.
  L'ammontare  dell'assegno  di studio e fissato in lire 180 mila per
l'anno accademico 1962-63 ed in lire 200 mila per gli anni accademici
successivi per gli studenti che appartengano a famiglia residente nel
Comune  ove  ha  sede  l'Universita'  o in localita', di Comune dalla
quale  si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in lire
360  mila  per gli altri. L'assegno non viene calcolato ai fini della
dichiarazione  unica  dei redditi e non e' soggetto ad alcuna tassa o
imposta; esso e' corrisposto in rate trimestrali anticipate.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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