Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 80 del 14/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1963 n. 51)
Istituzione dell'assegno di studio universitario.
Istituzione dell'assegno di studio universitario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi, e' istituito, con decorrenza dall'anno accademico 1962-1963, l'assegno di studio universitario. L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea; esso e incompatibile con stipendi e retribuzioni fisse, derivanti da attivita' che non consentano l'adempimento dell'obbligo della frequenza, previsto dal successivo articolo 3, e non e' cumulabile con altri assegni o borse di studio, o posti gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso; in tal caso lo studente ha facolta' di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. L'ammontare dell'assegno di studio e fissato in lire 180 mila per l'anno accademico 1962-63 ed in lire 200 mila per gli anni accademici successivi per gli studenti che appartengano a famiglia residente nel Comune ove ha sede l'Universita' o in localita', di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in lire 360 mila per gli altri. L'assegno non viene calcolato ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non e' soggetto ad alcuna tassa o imposta; esso e' corrisposto in rate trimestrali anticipate.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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