Legge Ordinaria n. 81 del 18/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1963 n. 51, suppl. ord.)
Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Limite massimo di eta'

  L'articolo  2  della  legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito
dal seguente:
  "Il  limite  massimo  di eta' per la partecipazione ai concorsi per
l'accesso  alla  carriera  esecutiva  degli  ufficiali  telefonici e'
stabilito  in anni ventitre per gli aspiranti di sesso femminile e in
anni trenta per quelli di sesso maschile.
  Per  l'accesso  alla carriera esecutiva del personale specializzato
delle  stazioni ed officine telefoniche il suddetto limite e' fissato
in anni trenta".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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