Legge Ordinaria n. 83 del 11/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 23 febbraio 1963 n. 52)
Norme sulla carriera dei provveditori agli studi.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Ai  provveditori  agli  studi,  provenienti dal ruolo dei presidi e
nominati  anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13
marzo 1958, n. 165, vengono attribuiti, con decorrenza 1 luglio 1962,
gli aumenti periodici spettanti in base all'anzianita' complessiva di
preside di la categoria e di provveditore, eccedente i tre anni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                      FANFANI - GUI -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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