Legge Ordinaria n. 859 del 28/06/1963 (Pubblicata nella G.U. del 28 giugno 1963 n. 172)
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1963-64.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  siano  approvati  per legge e non oltre il 31 ottobre 1963, i
bilanci  delle  Amministrazioni  dello  Stato  per l'anno finanziario
1963-1964  secondo  gli  stati  di previsione e con le disposizioni e
modalita'  previste  nei  relativi  disegni  di legge, costituenti il
progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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