Legge Ordinaria n. 9 del 09/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 31 gennaio 1963 n. 28)
Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  luglio 1902 il trattamento minimo di pensione
spettante  ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni e' elevato,
per  tutte  le categorie di pensioni liquidate e da liquidare, a lire
10.000 mensili.
  Non  spetta  l'elevazione  del  trattamento  minimo  a  coloro  che
percepiscono altre pensioni a carico della assicurazione obbligatoria
per  l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di
previdenza  sostitutive  o  che  hanno  dato  titolo ad esclusione od
esonero  da  detta  assicurazione,  ovvero  a  carico  della Gestione
speciale  per  gli  artigiani  qualora, per effetto del comando delle
prestazioni,  il  pensionato  fruisca di un trattamento complessivo o
superiore al minimo anzidetto.
  Il  trattamento  minimo  di  pensione  liquidata  per invalidita' e
vecchiaia  e'  maggiorato  di  un  decimo  del suo ammontare per ogni
figlio  per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo
12, sub articolo 2 della legge 1 aprile 1952, n. 218.
  Al   trattamento  minimo  si  aggiunge  con  aliquota  pari  ad  un
dodicesimo  del  suo  ammontare  annuo  da corrispondere in occasione
delle festivita' natalizie.
  Il  coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato
dall'articolo  9  della  legge  4  aprile  1952,  n.  218,  nel testo
modificato  dalla legge 26 novembre 1955, numero 1.125, e' elevato 72
volte.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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