Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1105 del 27/10/1964 (Pubblicata nella G.U. del 11 novembre 1964 n. 277)
Immissione in ruolo degli insegnanti stabili, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831.
Immissione in ruolo degli insegnanti stabili, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Gli insegnanti non di ruolo che abbiano titolo per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e gli insegnanti tecnico-pratici, nonche' gli insegnanti di arte applicata aventi titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della citata legge numero 831, sono inclusi a domanda nelle particolari graduatorie previste dai medesimi articoli 21 e 22 senza ulteriore prova di esame. Il Ministro per la pubblica istruzione fissera', con proprio decreto, i criteri per la formazione delle graduatorie di cui al comma precedente applicando, in quanto applicabili, gli stessi criteri previsti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831. Gli insegnanti stabili ammessi all'insegnamento in qualita' di abilitati in base a particolari disposizioni di legge possono chiedere l'immissione in ruolo relativamente all'insegnamento per il quale hanno a suo tempo ottenuto la stabilita. Gli insegnanti non di ruolo di cui ai precedenti commi possono ottenere l'inclusione nelle graduatorie predette anche se abbiano superato il limite massimo di eta' stabilito per l'ammissione ai concorsi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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