Legge Ordinaria n. 112 del 24/02/1964 (Pubblicata nella G.U. del 25 marzo 1964 n. 76)
Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  primo  comma dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261,
e'  sostituito,  con  effetto  dalla  entrata  in  vigore della legge
medesima, dal seguente:
  "Sui  finanziamenti  concessi  nei  limiti  della  somma  di cui ai
precedenti  articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo
in  misura  costante  del  3,50  per  cento  sull'importo iniziale di
ciascuno  di  tali  finanziamenti  e  per la durata massima, di dieci
anni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e di decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 febbraio 1964

                                SEGNI

                                                     MORO - COLOMBO -
                                                               MEDICI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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