Legge Ordinaria n. 1172 del 05/11/1964 (Pubblicata nella G.U. del 19 novembre 1964 n. 286)
Norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  In esecuzione delle norme contenute nell'art. 56 del  Trattato  che
istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a
Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato dalla Repubblica  italiana  con
legge 29 giugno 1952, n. 766, e' autorizzata l'iscrizione in bilancio
delle somme relative ai contributi  speciali  a  carico  del  Governo
italiano destinato, in concorso con le sovvenzioni  a  fondo  perduto
dell'alta  Autorita'  della  Comunita'  stessa,  al  pagamento  delle
provvidenze previste dalle medesime  norme  a  favore  del  personale
licenziato da aziende carbosiderurgiche  rientranti  nella  sfera  di
applicazione del Trattato anzidetto. 
  Le somme di cui al precedente comma sono  prelevate  dal  Fondo  di
riserva per  le  spese  impreviste  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 
 

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