Legge Ordinaria n. 121 del 09/03/1964 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1964 n. 77)
Concessione di edicole a favore dei ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le Commissioni paritetiche degli editori e rivenditori di giornali,
competenti  per  territorio  devono  -  ogni tre concessioni di nuove
licenze  di  edicole  o  posti  di  vendita di giornali, quotidiani e
periodici  -  assegnarne  una  ad un cieco, tramite l'Unione italiana
ciechi.
  Le  concessioni delle licenze saranno effettuate fino a concorrenza
di  20  nelle  citta' i cui abitanti superino il milione, di 10 nelle
citta'  con  oltre 500.000 abitanti e di 5 nelle citta' con un numero
di abitanti interiore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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