Legge Ordinaria n. 1224 del 05/11/1964 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1964 n. 297)
Integrazioni della legge 25 novembre 1962 n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti
i seguenti commi:
  "Particolari  strutture  portanti, che non rispondono alle predette
caratteristiche,   potranno   essere   ammesse   purche'  di  provata
idoneita'.
  La   relativa   dichiarazione  e'  rilasciata  dal  presidente  del
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  su conforme parere dello
stesso Consiglio".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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