Legge Ordinaria n. 1225 del 10/11/1964 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1964 n. 297)
Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assistenza  in  favore  dei  profughi e dei rimpatriati dai Paesi
africani,  prevista  dagli  articoli  3,  10 e 11 della legge 4 marzo
1952,  n. 137, prorogata e modificata con le leggi 17 luglio 1954, n.
954,  27  febbraio 1958, n. 173, 14 ottobre 1960, n. 1219, 25 ottobre
1960,  n.  1306  e  25 febbraio 1963, n. 319, e' prorogata fino al 31
dicembre 1967.
  E'  del  pari  prorogata  fino  al  31  dicembre  1967 l'assistenza
sanitaria,  ospedaliera e farmaceutica, prevista dalla citata legge 4
marzo  1952,  n.  137.  Detta  assistenza,  a  carico  del  Ministero
dell'interno,  spetta  ai  profughi e ai rimpatriati limitatamente al
periodo  in  cui  essi  fruiscono  delle  provvidenze di cui al comma
precedente e all'articolo 2 della presente legge.
 

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