Legge Ordinaria n. 1234 del 02/11/1964 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1964 n. 298)
Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1 luglio 1923 e il 31 dicembre 1926.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai   salariati   a  matricola  e  ai  lavoratori  permanenti  delle
Amministrazioni dell'Esercito e della Marina che furono licenziati in
applicazione  del  regio  decreto  19  aprile  1923,  n.  945,  e che
riassunti  in  servizio  ai  sensi  dell'art.  1, ultimo comma, dello
stesso  regio  decreto,  in  qualita'  di  operai  temporanei, furono
successivamente  licenziati,  o  si  dimisero  dal  servizio, in data
anteriore  al 31 dicembre 1926, e' concesso trattamento di quiescenza
secondo  le norme dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 809.
  Lo  stesso  trattamento,  a modifica di quanto disposto dall'art. 3
del  decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n.  809,  e' concesso ai
lavoratori  di  cui  all'art.  3  dello stesso decreto legislativo, i
quali,  nel  periodo  di  servizio  prestato,  non  abbiano  maturato
trattamento di quiescenza.
  Il  trattamento  compete  qualora  risulti  comprovato  che  motivo
esclusivo  del  definitivo allontanamento dal servizio dei dipendenti
fu  quello di aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o
di  aver dato altre positive manifestazioni di antifascismo, e sempre
che  ai  dipendenti  e  loro  aventi  causa  non  sia stato liquidato
trattamento   di   quiescenza   ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
legislativo citato.
  Sulla  domanda  degli interessati deve essere sentito il parere del
rispettivo  Consiglio  di amministrazione del personale salariato del
Ministero della difesa.
 

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