Legge Ordinaria n. 1268 del 05/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1964 n. 303)
Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13a mensilità per gli anni 1964 e 1965.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge, uno o piu' decreti aventi
valore  di  legge  ordinaria, recanti norme sul trattamento economico
del  personale  in  attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza delle
Amministrazioni  statali,  anche  con  ordinamento autonomo, compreso
quello  di  cui  all'art.  3  della legge 28 gennaio 1963, n. 20, con
l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli 2, 3, 4 e
5.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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