Legge Ordinaria n. 1332 del 06/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1964 n. 314)
Conferimento di borse di studio presso l'istituto superiore di sanità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto  superiore  di sanita' e' autorizzato ad assegnare borse
di  studio  a  cittadini italiani e stranieri, anche non provvisti di
laurea  o  di  titolo  di studio equivalente, entro il limite massimo
della spesa annua di lire 150 milioni.
  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara'
fronte  a  carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della sanita' per il periodo 1 luglio-31 dicembre
1964  e  dei  corrispondenti  capitoli  per  gli  esercizi finanziari
successivi.
  Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed
il  perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche
e  di  lavori scientifici che interessino l'attivita' dell'istituto e
siano conformi ai suoi fini istituzionali.
  Le borse di studio sono godute presso l'Istituto.
  Sono  esclusi  dal  conferimento delle borse di studio i dipendenti
dell'Istituto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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