Legge Ordinaria n. 1337 del 12/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1964 n. 315)
interpretazione autentica dell'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1526, recante norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  legge  28  ottobre 1962, n. 1526, e le precedenti leggi recanti
deroga  agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957, n. 3, spiegano
effetti  tanto  per  le  promozioni  conferite mediante scrutinio per
merito  comparativo  che per quelle conseguite a seguito dei concorsi
previsti dagli articoli citati.
  Le promozioni conferite mediante scrutinio decorrono dalla data dei
verbali  del  Consiglio  di  amministrazione  le promozioni conferite
mediante  concorso  decorrono  dalla  data  dei  singoli scrutini nel
limite  dei  posti di volta in volta resi disponibili per il concorso
stesso  o,  eventualmente,  dalla  successiva  data di compimento, da
parte   dei   vincitori,   dell'anzianita'   minima   prescritta  per
l'ammissione al concorso.
  I  vincitori  dei concorsi precedono nel ruolo, secondo l'ordine di
graduatoria,  i  promossi per scrutinio, indipendentemente dalla data
di decorrenza delle promozioni.
 

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