Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1337 del 12/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1964 n. 315)
interpretazione autentica dell'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1526, recante norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista.
interpretazione autentica dell'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1526, recante norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La legge 28 ottobre 1962, n. 1526, e le precedenti leggi recanti deroga agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, spiegano effetti tanto per le promozioni conferite mediante scrutinio per merito comparativo che per quelle conseguite a seguito dei concorsi previsti dagli articoli citati. Le promozioni conferite mediante scrutinio decorrono dalla data dei verbali del Consiglio di amministrazione le promozioni conferite mediante concorso decorrono dalla data dei singoli scrutini nel limite dei posti di volta in volta resi disponibili per il concorso stesso o, eventualmente, dalla successiva data di compimento, da parte dei vincitori, dell'anzianita' minima prescritta per l'ammissione al concorso. I vincitori dei concorsi precedono nel ruolo, secondo l'ordine di graduatoria, i promossi per scrutinio, indipendentemente dalla data di decorrenza delle promozioni.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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