Legge Ordinaria n. 1359 del 18/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1964 n. 319)
Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini in materia di integrazione guadagni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  operai  dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed
affini  che per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause
non  imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a
sospendere  il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione
salariale  di  cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77,
ed  all'articolo  3 della legge 23 giugno 1964, numero 433, e' dovuta
nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe
ad  essi spettata per le ore di lavoro non prestato, nei limiti, alle
condizioni e secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti
in materia.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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