Legge Ordinaria n. 1399 del 16/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1964 n. 323)
Costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla
costruzione  delle  carceri  giudiziarie  di Rimini per un importo di
spesa di 250.000.000 di lire.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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