Legge Ordinaria n. 1404 del 18/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1964 n. 324)
Limite massimo delle garanzie assicurative assumibili ai sensi della legge 5 luglio 1861, n. 165.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  31 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sono aggiunti i
seguenti commi:
  "Qualora,  al  termine  di  ciascun  esercizio,  l'ammontare  delle
garanzie  assunte  nell'esercizio  stesso risulti inferiore al limite
fissato  in  applicazione  dal  precedente comma, la differenza sara'
portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo.
  Detta  differenza potra' essere utilizzata solamente nell'esercizio
in cui e' stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza
del  suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato
nel precedente comma.
  L'ammontare   delle   garanzie,  che  si  estinguono  nello  stesso
esercizio  in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del
calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo".
 

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