Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1414 del 18/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1965 n. 2)
Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.
Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per conseguire la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Esercito e' necessario possedere i seguenti requisiti: 1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti al la Repubblica; 2) avere sempre tenuto buona condotta; 3) avere compiuto, al 31 dicembre dell'anno di nomina ad ufficiale, il 18° anno di eta' e non aver superato, alla stessa, data, l'eta', stabilita dal presente legge per ciascuna categoria, arma o servizio. Per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso il requisito dell'eta' va riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano, ai limiti massimi di eta' stabiliti dalla presente legge; 4) essere riconosciuta in possesso in possesso della idoneita' fiso psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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