Legge Ordinaria n. 308 del 26/04/1964 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1964 n. 128)
Modifica dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1962, n. 921 recante norme sui sussidi a favore dei lebbrosi e dei loro familiari a carico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 luglio 1963 la misura del sussidio giornaliero,
previsto  dalla  legge  6  luglio 1962, n. 921 a favore degli infermi
affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, e' stabilito in:
    lire 500 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;
    lire 1000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;
    lire 500 giornaliere per ogni familiare a carico.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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