Legge Ordinaria n. 336 del 10/05/1964 (Pubblicata nella G.U. del 1 giugno 1964 n. 133)
Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  sovraintendenti  sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori
sanitari,  gli  ispettori  sanitari,  i  primari,  gli  aiuti  e  gli
assistenti,  i  direttori  di  farmacia  e  i farmacisti, che abbiano
superato  il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del
65° anno di eta'.
  Le  ostetriche,  che  abbiano superato il periodo di prova, cessano
dal servizio al compimento del 60° anno di eta'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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