Legge Ordinaria n. 379 del 22/05/1964 (Pubblicata nella G.U. del 12 giugno 1964 n. 142)
Modifica all'articolo 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, per la partecipazione ai concorsi riservati al personale non insegnante degli istituti di istruzione tecnica e professionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  secondo  e terzo comma dell'articolo 19 della legge 22 novembre
1961, n. 1282, sono sostituiti dal seguente:
  "Per la partecipazione ai predetti concorsi si prescinde dal limite
di  eta'  nei  confronti  del  personale di ruolo ordinario, di ruolo
speciale  transitorio,  di  ruolo aggiunto e non di ruolo in servizio
presso   le   scuole   e   gli   istituti  di  istruzione  tecnica  e
professionale.  Il Ministero della, pubblica istruzione stabilira' le
prove di esame e i relativi programmi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 maggio 1964

                                SEGNI

                                                 MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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