Legge Ordinaria n. 401 del 10/05/1964 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1964 n. 146)
Modificazione alle norme disciplinanti la somministrazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  mutui  della  Cassa  depositi  e  prestiti  e  degli Istituti di
previdenza   del   Ministero   del  tesoro  con  contributo  erariale
nell'ammortamento sono somministrabili con le ritenute, le garanzie e
nei limiti previsti dalle norme in vigore per le opere in conto dello
Stato.
  E'  abrogata  ogni disposizione contraria alla presente legge o con
questa incompatibile.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 maggio 1964

                                SEGNI

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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