Legge Ordinaria n. 452 del 27/06/1964 (Pubblicata nella G.U. del 3 luglio 1964 n. 161)
Rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  termini  previsti  per  l'emanazione  da  parte  del Governo dei
decreti  aventi  valore  di  legge  ordinaria  relativi alla completa
attuazione  della  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  anche con la
necessaria  integrazione dei decreti presidenziali gia' emanati, sono
fissati  in otto mesi dalla data, di entrata in vigore della presente
legge,  fermi  restando  i principi direttivi contenuti nella legge 6
dicembre  1962,  n.  1643.  Tale termine e' ridotto a due mesi per la
determinazione  dell'aliquota di imposta unica sull'energia elettrica
prodotta.
  Nella  determinazione  dell'aliquota  il  Governo  si  atterra'  al
criterio  di  assicurare  al  Tesoro  dello Stato, alle Regioni, alle
Province,   ai   Comuni  ed  alle  Camere  di  commercio  un  gettito
corrispondente  a quello derivante dall'applicazione delle imposte di
cui  al  primo  comma  dell'articolo  8  della legge 6 dicembre 1962,
numero  1643,  per  il  periodo  di  imposta 1961, limitatamente alle
attivita'  trasferite  all'Ente  nazionale  ai sensi del quarto comma
dell'articolo  1 della citata legge n. 1643, con la maggiorazione del
10 per cento.
 

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