Legge Ordinaria n. 463 del 21/06/1964 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1964 n. 162)
Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  i  lavori  di  qualunque  natura  da  appaltarsi, concedersi o
affidarsi,  dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente legge, dalle
Amministrazioni  e  dalle  Aziende  dello Stato anche con ordinamento
autonomo, dagli Enti locali o dagli Enti pubblici di cui all'articolo
1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre
1947,  n.  1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, comprese
le  Amministrazioni  indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della
legge  23  ottobre  1963,  n.  1481, alla determinazione dell'importo
revisionale  si  procede  secondo le norme seguenti, il bando d'asta,
l'invito  per  licitazione  o  lo  schema  di  contratto a trattativa
privata  o di cottimo fiduciario devono contenere l'indicazione delle
quote  di  incidenza  sul  costo  complessivo  dell'opera tanto della
manodopera  quanto  dei  materiali, dei trasporti e dei noli, in modo
che la loro somma raggiunga l'importo totale dell'appalto.
  Le quote di incidenza sono stabilite in sede di progettazione delle
opere,  ricavandole  dalle  analisi  di  progetto  o, in mancanza, da
analisi tipo.
  L'invito  per  l'appalto  concorso deve contenere l'obbligo, per il
presentatore del progetto, di indicare le quote di incidenza previste
nel  secondo comma. Tali quote di incidenza debbono essere confermate
espressamente dall'Amministrazione.
  Per  i  materiali, i trasporti ed i noli vengono assunti ad indici,
determinandone    l'incidenza,    gli    elementi   di   costo   piu'
rappresentativi   secondo  la  natura  dei  lavori  da  eseguire,  da
stabilirsi  per  ogni contratto in numero complessivo non superiore a
dieci.
  Per  determinare  le  variazioni di costo della manodopera si tiene
conto  delle variazioni percentuali del costo di una squadra-tipo, la
cui  composizione  e' stabilita in sede di progettazione delle opere,
comprensivo  di  tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli
oneri    previdenziali    ed    assistenziali,    posti    a   carico
dell'imprenditore  dalle  leggi,  dai  regolamenti  e dagli accordi e
contratti collettivi di lavoro.
  Le  variazioni  di costo dei materiali, dei trasporti e dei noli e'
data  dalla  media  ponderale,  riferita  ai  periodi  in cui si sono
verificate  le  variazioni  e  alla quantita' di lavori effettuati in
rapporto  alle rispettive incidenze, delle variazioni percentuali dei
singoli  elementi  di  costo  assunti ad indici, applicata all'intera
quota di incidenza dei materiali, trasporti e noli.
  La  variazione  del  costo  complessivo dell'opera e' rappresentata
dalla somma algebrica delle variazioni, in valore assoluto, del costo
della  manodopera  e  di  quelle del costo dei materiali, trasporti e
noli, determinato secondo i criteri indicati ai precedenti commi.
  Sull'importo revisionale al netto dell'alea si applica il ribasso o
l'aumento offerto dall'aggiudicatario.
 

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