Legge Ordinaria n. 606 del 05/07/1964 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1964 n. 186)
Ulteriore aumento della spesa prevista dal terzo comma, lettera b), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1, secondo
comma,  lettera  c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, la spesa di
lire  3  miliardi prevista dal terzo comma, lettera b), dell'articolo
24  della  legge 21 luglio 1960, n. 739, per l'ammortamento dei mutui
concessi  dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed
ai  Consorzi  di bonifica a norma degli articoli 10 e 12 della stessa
legge,  gia'  elevata  a  lire  27 miliardi e 900 milioni per effetto
della  legge 10 febbraio 1962, n. 75, e' ulteriormente elevata a lire
33  miliardi  e  900  milioni,  in  ragione  di  lire 100 milioni per
l'esercizio  finanziario  1960-61,  di  lire 930 milioni per ciascuno
degli  esercizi  1961-62  e 1962-63, di lire 1 miliardo e 130 milioni
per  l'esercizio  finanziario  1963-64,  di  lire  565 milioni per il
semestre  1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 1 miliardo e 130 milioni
per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1989, di lire 1 miliardo e 80
milioni  per  l'esercizio  1990,  di lire 615 milioni per l'esercizio
1991,  di lire 200 milioni per l'esercizio 1992 e di lire 100 milioni
per l'esercizio 1993.
 

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