Legge Ordinaria n. 625 del 05/07/1964 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1964 n. 189)
Ammissione agli istituti tecnici dei licenziati dalle scuole di avviamento professionale e di coloro che abbiano superato gli esami finali della ottava classe postelementare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  A  decorrere  dall'anno  scolastico  1964-65,  coloro  che  sono in
possesso  di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale
di  qualsiasi  tipo, possono accedere, senza esami, alla prima classe
degli  istituti  tecnici di qualsiasi indirizzo; alla medesima classe
possono  accedere,  attraverso  prova  integrative  di  italiano e di
matematica,  anche coloro che abbiano superato gli esami finali della
ottava classe postelementare.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 luglio 1964

                             MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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