Legge Ordinaria n. 634 del 06/07/1964 (Pubblicata nella G.U. del 4 agosto 1964 n. 190)
Norme concernenti i professori di lingua straniera assegnati al ruolo A, a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, e i professori appartenenti ai ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fino  a quando non sara' provveduto al riordinamento degli istituti
di  istruzione secondaria superiore, i professori di lingua straniera
assegnati al ruolo A, a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio
1961, n. 128, e i professori appartenenti a ruoli transitori ordinari
annessi  a  quelli  degli  insegnanti  della  scuola  media, ai sensi
dell'articolo  15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre
1945, n. 815, i quali anteriormente all'entrata in vigore della legge
22  settembre  1960,  n.  1079, completavano l'orario di servizio nei
ginnasi  e  negli  istituti  medi  di  secondo  grado, possono essere
utilizzati,  per completamento d'orario, fino ad un massimo di 18 ore
settimanali  nelle  classi  dei ginnasi, nella prima classe dei licei
scientifici,  nel  primo  biennio  degli istituti magistrali, o negli
istituti  tecnici,  limitatamente,  in  quest'ultimo caso, alla prima
lingua.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 luglio 1964

                                SEGNI

                                                 MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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