Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 754 del 15/09/1964 (Pubblicata nella G.U. del 22 settembre 1964 n. 233)
Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti.
Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della presente legge le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile categoria 8, sono ridotte ad un quarto sulla quota di reddito corrispondente alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni immobili di proprieta' da epoca anteriore al 1 gennaio 1961, nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio e degli altri soggetti che si avvalgono della facolta' prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645. La riduzione e' applicabile a condizione che: a) i realizzi delle plusvalenze siano dallo stesso soggetto reinvestiti, entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo, in beni strumentali di nuova produzione afferenti all'esercizio di una delle attivita' considerate nel ramo industriale nella classificazione delle attivita' economiche di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1950, esclusi i mobili e le macchine di ufficio, l'attrezzatura varia e minuta e gli automezzi non adibiti direttamente all'esercizio dell'attivita' industriale; b) le plusvalenze siano contabilizzate in un apposito fondo esplicitamente iscritto in bilancio e portate, entro il quinto esercizio successivo a quello della realizzazione, ad aumento del capitale sociale. Il beneficio della riduzione non si applica se il soggetto non comprovi di aver presentato la dichiarazione contemplata dall'articolo 6 della legge 5 marzo 1963, n. 246, qualora ne sussiste l'obbligo. Per i soggetti che si avvalgono della facolta' prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette il beneficio della riduzione e' altresi' subordinato alla condizione che si sia proceduto alla tassazione in base al bilancio per i tre anni anteriori a quello in cui avviene il realizzo della plusvalenza e vi si proceda anche negli anni successivi e sino a quando non risultano realizzate le precedenti condizioni di cui al comma secondo del presente articolo, lettere a) e b). Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese che esercitano le industrie edilizie di cui al gruppo XVI del citato decreto ministeriale 12 agosto 1950.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)