Legge Ordinaria n. 847 del 29/09/1964 (Pubblicata nella G.U. del 8 ottobre 1964 n. 248)
Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  Comuni  ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati a contrarre, in
deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e
provinciale  approvato  con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui
con  la  Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario
ed  edilizio,  colle  sezioni  autonome per il finanziamento di opere
pubbliche  ed  impianti di pubblica utilita' nonche' con gli istituti
di  assicurazione  e  di previdenza per la attuazione dei piani delle
zone  per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, e precisamente:
    a)  per  l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti da
cedere ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione
di case economiche e popolari, nonche' delle aree relative alle opere
e servizi complementari, urbani e sociali;
    b)  per  le opere di urbanizzazione di cui agli articoli 10 primo
comma  e  19 della legge suddetta e per l'acquisizione delle relative
aree.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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